È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (la n. 47 del 24 febbraio) il decreto legge 13/2023 con “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”.

Il provvedimento, in vigore da sabato 25/2 e non ancora convertito in legge, contiene molti cambiamenti per le fonti rinnovabili, tra cui riduzioni delle fasce di rispetto, esenzioni dalla Via e semplificazioni per i progetti agrovoltaici.

In particolare vanno ricordate queste misure: semplificazione dell’iter per impianti fotovoltaici in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, e in discariche e cave non più soggette a sfruttamento, l’installazione, è considerata infatti “attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati”; l’attuale fascia di rispetto di 7 km, tra gli impianti eolici e i beni sottoposti a tutela, è ridotta a 3 km, mentre la fascia di 1 km per gli impianti fotovoltaici è ridotta a 500 m; il silenzio-assenso della pubblica amministrazione varrà anche per gli impianti fotovoltaici di piccola dimensione nelle zone con vincolo paesaggistico, se non si riceve risposta entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta autorizzativa, tale termine potrà essere sospeso una sola volta e per un max di 30 giorni; anche l’iter per l’Autorizzazione unica per impianti a fonti rinnovabili dovrà concludersi entro 150 giorni dalla ricezione dell’istanza di avvio del procedimento, e l’autorizzazione comprenderà anche la valutazione di impatto ambientale (Via), se dovuta; infine per i progetti non soggetti a Via, il ministero della Cultura parteciperà al procedimento autorizzativo solo se le aree interessate sono vincolate e non più nelle aree contigue.

Altro punto rilevante: le comunità energetiche rinnovabili. Si prevede che fino al 31/12/2025, gli enti locali, titolari di interventi previsti nel Pnrr per le rinnovabili e le comunità energetiche, possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, aree o superfici nelle proprie disponibilità per impianti realizzati per soddisfare i fabbisogni delle comunità energetiche rinnovabili.

Gli impianti agrovoltaici, se posti al di fuori di aree protette o vincolate, “sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili”, se sono rispettate due condizioni: i pannelli vanno posti sopra le piantagioni ad altezza minima di 2 m dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti.